Art. 91.
                  (Asili nido nei luoghi di lavoro)

   1.  Al  fine  di  assicurare un'adeguata assistenza familiare alle
lavoratrici  e  ai  lavoratori  dipendenti  con  prole,  e' istituito
dall'anno  2003 il Fondo di rotazione per il finanziamento dei datori
di lavoro che realizzano, nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido
e micro-nidi, di cui all'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n.
448.
   2.  Ai  fini  dell'ammissione al finanziamento, i datori di lavoro
presentano apposita domanda al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali contenente le seguenti indicazioni:
a) stima   dei   tempi   di  realizzazione  delle  opere  ammesse  al
   finanziamento;
b) entita'  del  finanziamento  richiesto,  in  valore  assoluto e in
   percentuale del costo di progettazione dell'opera;
c) stima del costo di esecuzione dell'opera.

   3.  Il prospetto contenente le informazioni di cui al comma 2 e le
relative  modalita'  di  trasmissione  sono  definiti con decreto del
Ministro  del lavoro e delle politiche sociali da emanare entro il 31
marzo  2003.  In caso di ingiustificati ritardi o gravi irregolarita'
nell'impiego del contributo, il finanziamento e' revocato con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
   4. I criteri per la concessione dei finanziamenti sono determinati
con  decreto  del  Ministro  del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e con il
Ministro  per  le  pari opportunita', entro il 31 marzo 2003, tenendo
conto in ogni caso dei seguenti principi:
a) il  tasso  di  interesse  da  applicare  alle  somme rimborsate e'
   determinato in misura non inferiore allo 0,50 per cento annuo;
b) i  finanziamenti  devono  essere rimborsati al cinquanta per cento
   mediante  un piano di ammortamento di durata non superiore a sette
   anni,  articolato  in  rate  semestrali  posticipate corrisposte a
   decorrere   dal  terzo  anno  successivo  a  quello  di  effettiva
   erogazione delle risorse;
c) equa distribuzione territoriale dei finanziamenti.

   5.  Per l'anno 2003, nell'ambito delle risorse stanziate sul Fondo
nazionale  per  le  politiche  sociali  a sostegno delle politiche in
favore  delle  famiglie di cui all'articolo 46, comma 2, e nel limite
massimo  di  10  milioni  di  euro,  sono  preordinate  le risorse da
destinare  per la costituzione del Fondo di rotazione di cui al comma
1.  Per  gli  anni  successivi, con decreto del Ministro del lavoro e
delle  politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  e'  determinata  la  quota da attribuire al predetto
Fondo  di rotazione nell'ambito del menzionato Fondo nazionale per le
politiche sociali.
   6.  Il  comma  6 dell'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n.
448,  si interpreta nel senso che la deduzione relativa alle spese di
partecipazione  alla gestione dei nidi e dei micro-nidi nei luoghi di
lavoro,  prevista per i genitori e i datori di lavoro, si applica con
riferimento  ai  nidi  e ai micro-nidi gestiti sia dai comuni sia dai
datori di lavoro. Dalle disposizioni di cui al periodo precedente non
devono  derivare  nuovi  o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
 
          Nota all'art. 91:
              -  Il  testo dell'art. 70 della citata legge n. 448 del
          2001, e' il seguente:
              "Art.  70 (Disposizioni in materia di asili nido). - 1.
          E'  istituito un fondo per gli asili nido nell'ambito dello
          stato  di  previsione  del  Ministero  del  lavoro  e delle
          politiche sociali.
              2.  Gli asili nido, quali strutture dirette a garantire
          la  formazione  e  la  socializzazione  delle bambine e dei
          bambini  di eta' compresa tra i tre mesi ed i tre anni ed a
          sostenere  le  famiglie  ed  i  genitori,  rientrano tra le
          competenze  fondamentali dello Stato, delle regioni e degli
          enti locali.
              3.  Entro  il 30 settembre di ogni anno il Ministro del
          lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con il
          Ministro   dell'economia  e  delle  finanze,  provvede  con
          proprio  decreto  a ripartire tra le regioni le risorse del
          fondo,  sentita  la  Conferenza unificata di cui all'art. 8
          del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
              4.   Le  regioni,  nei  limiti  delle  proprie  risorse
          ordinarie  di  bilancio  e  di  quelle aggiuntive di cui al
          comma  3, provvedono a ripartire le risorse finanziarie tra
          i  comuni,  singoli o associati, che ne fanno richiesta per
          la  costruzione  e  la gestione degli asili nido nonche' di
          micro - nidi nei luoghi di lavoro.
              5.  Le  amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici
          nazionali,  allo  scopo  di  favorire  la conciliazione tra
          esigenze professionali e familiari dei genitori lavoratori,
          possono,   nei   limiti   degli  ordinari  stanziamenti  di
          bilancio, istituire nell'ambito dei propri uffici i micro -
          nidi di cui al comma 4, quali strutture destinate alla cura
          e  all'accoglienza  dei  figli  dei  dipendenti, aventi una
          particolare   flessibilita'   organizzativa  adeguata  alle
          esigenze  dei  lavoratori  stessi,  i  cui  standard minimi
          organizzativi sono definiti in sede di Conferenza unificata
          di  cui  all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
          n. 281.
              6. Le spese di partecipazione alla gestione dei micro -
          asili  e  dei  nidi  nei  luoghi  di lavoro sono deducibili
          dall'imposta  sul  reddito  dei  genitori  e  dei datori di
          lavoro  nella misura che verra' determinata con decreto del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze da emanare entro
          sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente
          legge.    L'onere    complessivo    non   potra'   superare
          rispettivamente  6,20  e  25  milioni  di euro per ciascuno
          degli anni 2002, 2003 e 2004.
              7.  Anche in deroga al limite di indebitamento previsto
          dall'art. 204 del testo unico di cui al decreto legislativo
          18 agosto  2000,  n.  267,  la  Cassa  depositi  e prestiti
          concede   ai   comuni   i   mutui  necessari  ai  fini  del
          finanziamento  delle  opere  relative  alla  costruzione di
          asili  -  nido,  anche  in relazione all'eventuale acquisto
          dell'area    da   parte   del   comune,   corredata   dalla
          certificazione  della  regione  circa  la regolarita' degli
          atti dovuti.
              8.  La dotazione del fondo di cui al comma 1 e' fissata
          in  50 milioni di euro per l'anno 2002, 100 milioni di euro
          per  l'anno  2003  e 150 milioni di euro per l'anno 2004. A
          decorrere   dal  2005  alla  determinazione  del  fondo  si
          provvede  ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della
          legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.".