Art. 91.
(Asili nido nei luoghi di lavoro)
1. Al fine di assicurare un'adeguata assistenza familiare alle
lavoratrici e ai lavoratori dipendenti con prole, e' istituito
dall'anno 2003 il Fondo di rotazione per il finanziamento dei datori
di lavoro che realizzano, nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido
e micro-nidi, di cui all'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n.
448.
2. Ai fini dell'ammissione al finanziamento, i datori di lavoro
presentano apposita domanda al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali contenente le seguenti indicazioni:
a) stima dei tempi di realizzazione delle opere ammesse al
finanziamento;
b) entita' del finanziamento richiesto, in valore assoluto e in
percentuale del costo di progettazione dell'opera;
c) stima del costo di esecuzione dell'opera.
3. Il prospetto contenente le informazioni di cui al comma 2 e le
relative modalita' di trasmissione sono definiti con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare entro il 31
marzo 2003. In caso di ingiustificati ritardi o gravi irregolarita'
nell'impiego del contributo, il finanziamento e' revocato con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
4. I criteri per la concessione dei finanziamenti sono determinati
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per le pari opportunita', entro il 31 marzo 2003, tenendo
conto in ogni caso dei seguenti principi:
a) il tasso di interesse da applicare alle somme rimborsate e'
determinato in misura non inferiore allo 0,50 per cento annuo;
b) i finanziamenti devono essere rimborsati al cinquanta per cento
mediante un piano di ammortamento di durata non superiore a sette
anni, articolato in rate semestrali posticipate corrisposte a
decorrere dal terzo anno successivo a quello di effettiva
erogazione delle risorse;
c) equa distribuzione territoriale dei finanziamenti.
5. Per l'anno 2003, nell'ambito delle risorse stanziate sul Fondo
nazionale per le politiche sociali a sostegno delle politiche in
favore delle famiglie di cui all'articolo 46, comma 2, e nel limite
massimo di 10 milioni di euro, sono preordinate le risorse da
destinare per la costituzione del Fondo di rotazione di cui al comma
1. Per gli anni successivi, con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, e' determinata la quota da attribuire al predetto
Fondo di rotazione nell'ambito del menzionato Fondo nazionale per le
politiche sociali.
6. Il comma 6 dell'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, si interpreta nel senso che la deduzione relativa alle spese di
partecipazione alla gestione dei nidi e dei micro-nidi nei luoghi di
lavoro, prevista per i genitori e i datori di lavoro, si applica con
riferimento ai nidi e ai micro-nidi gestiti sia dai comuni sia dai
datori di lavoro. Dalle disposizioni di cui al periodo precedente non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
Nota all'art. 91:
- Il testo dell'art. 70 della citata legge n. 448 del
2001, e' il seguente:
"Art. 70 (Disposizioni in materia di asili nido). - 1.
E' istituito un fondo per gli asili nido nell'ambito dello
stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
2. Gli asili nido, quali strutture dirette a garantire
la formazione e la socializzazione delle bambine e dei
bambini di eta' compresa tra i tre mesi ed i tre anni ed a
sostenere le famiglie ed i genitori, rientrano tra le
competenze fondamentali dello Stato, delle regioni e degli
enti locali.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con
proprio decreto a ripartire tra le regioni le risorse del
fondo, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Le regioni, nei limiti delle proprie risorse
ordinarie di bilancio e di quelle aggiuntive di cui al
comma 3, provvedono a ripartire le risorse finanziarie tra
i comuni, singoli o associati, che ne fanno richiesta per
la costruzione e la gestione degli asili nido nonche' di
micro - nidi nei luoghi di lavoro.
5. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici
nazionali, allo scopo di favorire la conciliazione tra
esigenze professionali e familiari dei genitori lavoratori,
possono, nei limiti degli ordinari stanziamenti di
bilancio, istituire nell'ambito dei propri uffici i micro -
nidi di cui al comma 4, quali strutture destinate alla cura
e all'accoglienza dei figli dei dipendenti, aventi una
particolare flessibilita' organizzativa adeguata alle
esigenze dei lavoratori stessi, i cui standard minimi
organizzativi sono definiti in sede di Conferenza unificata
di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281.
6. Le spese di partecipazione alla gestione dei micro -
asili e dei nidi nei luoghi di lavoro sono deducibili
dall'imposta sul reddito dei genitori e dei datori di
lavoro nella misura che verra' determinata con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge. L'onere complessivo non potra' superare
rispettivamente 6,20 e 25 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2002, 2003 e 2004.
7. Anche in deroga al limite di indebitamento previsto
dall'art. 204 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, la Cassa depositi e prestiti
concede ai comuni i mutui necessari ai fini del
finanziamento delle opere relative alla costruzione di
asili - nido, anche in relazione all'eventuale acquisto
dell'area da parte del comune, corredata dalla
certificazione della regione circa la regolarita' degli
atti dovuti.
8. La dotazione del fondo di cui al comma 1 e' fissata
in 50 milioni di euro per l'anno 2002, 100 milioni di euro
per l'anno 2003 e 150 milioni di euro per l'anno 2004. A
decorrere dal 2005 alla determinazione del fondo si
provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.".