Art. 92. (Esenzioni a favore dei centri sociali per anziani) 1. I centri sociali per anziani gestiti dai soggetti e per le finalita' di cui al comma 2, nelle cui strutture ricettive siano installati apparecchi radioriceventi destinati all'ascolto collettivo, sono esentati dal pagamento del canone annuo di abbonamento alle radiodiffusioni. I medesimi centri sono altresi' esentati dal pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, per lo svolgimento delle attivita' indicate nella tariffa allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e successive modificazioni, svolte occasionalmente e in attuazione delle finalita' di cui al comma 2 del presente articolo. 2. L'esenzione di cui al comma 1 e' concessa ai centri sociali per anziani gestiti da ONLUS, da associazioni o enti di promozione sociale, da fondazioni o enti di patronato, da organizzazioni di volontariato nonche' da altri soggetti, pubblici o privati, le cui finalita' rientrino nei principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, e in particolare siano volte alla socializzazione ed all'integrazione delle persone anziane. 3. La richiesta di esenzione ai sensi del comma 1, primo periodo, e' presentata dai soggetti legalmente responsabili dei centri per anziani all'Ufficio registro abbonamento radio e TV (URAR-TV) di Torino, e deve riportare la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 2. La richiesta di esenzione ai sensi del comma 1, secondo periodo, e' presentata, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, all'ufficio accertatore territorialmente competente. 4. Per l'attuazione del presente articolo eistituito un apposito fondo che costituisce limite di spesa. Tale fondo e' definito in 300.000 euro annui.
Note all'art. 92: - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 (Imposta sugli spettacoli) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 dell'11 novembre 1972. - Si trascrive il testo della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificata dall'art. 22 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60: "Tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti ===================================================================== Punto Tariffa| Genere di attivita' | Aliquota ===================================================================== |Esecuzioni musicali di qualsiasi genere ad| |esclusione dei concerti e strumentali, e | |trattenimenti danzanti anche in discoteche| |e sale da ballo quando l'esecuzione di | |musica dal vivo e' di durata inferiore al | |cinquanta per cento dell'orario | |complessivo di apertura al pubblico | 1 |dell'esercizio. |16 per cento --------------------------------------------------------------------- |Utilizzazione dei bigliardi, degli | |elettrogrammofoni, dei bigliardini e di | |qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a| |gettone, a moneta o scheda, da | |divertimento o trattenimento, anche se | |automatico o luoghi pubblici o aperti al | |pubblico sia in circoli o associazioni di | |qualunque specie; utilizzazione ludica di | |strumenti multimediali; gioco del bowling;| 2 |noleggio go - kart. |8 per cento --------------------------------------------------------------------- |Ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi | |specificatamente riservati all'esercizio | 3 |delle scommesse. |60 per cento --------------------------------------------------------------------- |Esercizio del gioco nelle case da gioco e | 4 |negli altri luoghi a cio' destinati. |10 per cento Note: l. Gli intrattenimenti diversi da quelli espressamente indicati nella tariffa, ma ad essi analoghi, sono soggetti all'imposta stabilita dalla tariffa stessa per quelli con i quali, per la loro natura, essi hanno maggiore analogia. 2. Per gli intrattenimenti e le altre attivita' soggetti ad imposta organizzati congiuntamente ad altri non soggetti oppure costituiti da piu' attivita' soggette a tassazione con differenti aliquote, l'imponibile sara' determinato con ripartizione forfettaria degli incassi in proporzione alla durata di ciascuna componente. 3. Per l'utilizzazione degli apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all'art. 14 - bis, comma 1, l'aliquota e' fissata al 6 per cento.". - La legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2000.