Art. 92.
         (Esenzioni a favore dei centri sociali per anziani)

   1.  I  centri  sociali  per  anziani gestiti dai soggetti e per le
finalita'  di  cui  al  comma  2, nelle cui strutture ricettive siano
installati    apparecchi    radioriceventi    destinati   all'ascolto
collettivo,   sono   esentati  dal  pagamento  del  canone  annuo  di
abbonamento  alle  radiodiffusioni.  I  medesimi centri sono altresi'
esentati  dal  pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti di cui al
decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, per
lo  svolgimento  delle  attivita'  indicate nella tariffa allegata al
citato  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 640 del 1972, e
successive  modificazioni,  svolte  occasionalmente  e  in attuazione
delle finalita' di cui al comma 2 del presente articolo.
   2. L'esenzione di cui al comma 1 e' concessa ai centri sociali per
anziani  gestiti  da  ONLUS,  da  associazioni  o  enti di promozione
sociale,  da  fondazioni  o  enti  di patronato, da organizzazioni di
volontariato  nonche'  da  altri soggetti, pubblici o privati, le cui
finalita'  rientrino  nei  principi generali del sistema integrato di
interventi e servizi sociali previsto dalla legge 8 novembre 2000, n.
328,   e   in   particolare   siano  volte  alla  socializzazione  ed
all'integrazione delle persone anziane.
   3.  La richiesta di esenzione ai sensi del comma 1, primo periodo,
e'  presentata  dai  soggetti  legalmente responsabili dei centri per
anziani  all'Ufficio  registro  abbonamento  radio  e TV (URAR-TV) di
Torino, e deve riportare la documentazione attestante il possesso dei
requisiti  di  cui al comma 2. La richiesta di esenzione ai sensi del
comma  1,  secondo  periodo,  e'  presentata,  prima  dell'inizio  di
ciascuna  manifestazione,  all'ufficio  accertatore  territorialmente
competente.
   4.  Per  l'attuazione del presente articolo eistituito un apposito
fondo  che  costituisce  limite  di  spesa. Tale fondo e' definito in
300.000 euro annui.
 
          Note all'art. 92:
                 -   Il   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 640 (Imposta sugli spettacoli) e' stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 dell'11 novembre
          1972.
              -  Si  trascrive  il  testo  della  tariffa allegata al
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          640,  come  modificata dall'art. 22 del decreto legislativo
          26 febbraio 1999, n. 60:

             "Tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti

=====================================================================
Punto Tariffa|           Genere di attivita'            |  Aliquota
=====================================================================
             |Esecuzioni musicali di qualsiasi genere ad|
             |esclusione dei concerti e strumentali, e  |
             |trattenimenti danzanti anche in discoteche|
             |e sale da ballo quando l'esecuzione di    |
             |musica dal vivo e' di durata inferiore al |
             |cinquanta per cento dell'orario           |
             |complessivo di apertura al pubblico       |
      1      |dell'esercizio.                           |16 per cento
---------------------------------------------------------------------
             |Utilizzazione dei bigliardi, degli        |
             |elettrogrammofoni, dei bigliardini e di   |
             |qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a|
             |gettone, a moneta o scheda, da            |
             |divertimento o trattenimento, anche se    |
             |automatico o luoghi pubblici o aperti al  |
             |pubblico sia in circoli o associazioni di |
             |qualunque specie; utilizzazione ludica di |
             |strumenti multimediali; gioco del bowling;|
      2      |noleggio go - kart.                       |8 per cento
---------------------------------------------------------------------
             |Ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi |
             |specificatamente riservati all'esercizio  |
      3      |delle scommesse.                          |60 per cento
---------------------------------------------------------------------
             |Esercizio del gioco nelle case da gioco e |
      4      |negli altri luoghi a cio' destinati.      |10 per cento

          Note:
              l.  Gli intrattenimenti diversi da quelli espressamente
          indicati  nella tariffa, ma ad essi analoghi, sono soggetti
          all'imposta stabilita dalla tariffa stessa per quelli con i
          quali, per la loro natura, essi hanno maggiore analogia.
              2.   Per  gli  intrattenimenti  e  le  altre  attivita'
          soggetti ad imposta organizzati congiuntamente ad altri non
          soggetti  oppure  costituiti  da  piu' attivita' soggette a
          tassazione  con  differenti  aliquote,  l'imponibile  sara'
          determinato  con  ripartizione forfettaria degli incassi in
          proporzione alla durata di ciascuna componente.
              3. Per l'utilizzazione degli apparecchi da divertimento
          e  intrattenimento  di  cui  all'art.  14  -  bis, comma 1,
          l'aliquota e' fissata al 6 per cento.".
              - La legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la
          realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
          sociali)  e'  stata  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
          265 del 13 novembre 2000.