ART. 90 - SANZIONI E PROCEDURE DISCIPLINARI
                     (art. 58 del CCNL del 1995)

   1.  Le  violazioni  degli  obblighi  disciplinati dall'art. 89 del
presente  contratto danno luogo, secondo la gravita' dell'infrazione,
previo  procedimento  disciplinare,  all'applicazione  delle seguenti
sanzioni disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa  di  importo  variabile fino ad un massimo di quattro ore di
   retribuzione;
d) sospensione  dal servizio con privazione della retribuzione fino a
   dieci giorni;
e) licenziamento con preavviso;
f) licenziamento senza preavviso.

   2.  L'Amministrazione,  salvo  il caso del rimprovero verbale, non
puo'  adottare  alcun  provvedimento  disciplinare  nei confronti del
dipendente  senza  previa  contestazione  scritta  dell'addebito - da
effettuarsi  entro  20 giorni da quando il soggetto competente per la
contestazione,  di  cui al successivo art. 91, e' venuto a conoscenza
del  fatto  -  e  senza  averlo  sentito a sua difesa con l'eventuale
assistenza   di   un   procuratore   ovvero   di   un  rappresentante
dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
   3.  Il  dipendente  al  quale  sono stati contestati i fatti viene
convocato  con  lettera  per  la difesa non prima che siano trascorsi
cinque giorni lavorativi dall'avvenuta contestazione del fatto che vi
ha dato causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione per
la  difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi
15 giorni.
   4.  Nel  caso  in  cui  la  sanzione  da  comminare non sia di sua
competenza, ai sensi del successivo art. 91, il dirigente scolastico,
ai  fini del comma 2, segnala entro 10 giorni, all'ufficio competente
i   fatti   da   contestare   al   dipendente  per  l'istruzione  del
procedimento, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
   5.  Al  dipendente  o,  su  espressa  delega  al suo difensore, e'
consentito  l'accesso  a  tutti  gli  atti  istruttori riguardanti il
procedimento a suo carico.
   6.  Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni
dalla  data  di  contestazione  di  addebito.  Qualora  non sia stato
portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue.
   7. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari sulla base
degli  accertamenti  effettuati  e  delle giustificazioni addotte dal
dipendente,  irroga  la  sanzione  applicabile tra quelle indicate al
comma  1.  Quando  il medesimo ufficio ritenga che non vi sia luogo a
procedere  disciplinarmente  dispone  la  chiusura  del procedimento,
dandone comunicazione all'interessato.
   8.  I  provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore
dalle  eventuali responsabilita' di altro genere nelle quali egli sia
incorso.
   9.  I  termini  di cui al presente articolo devono intendersi come
perentori.
   10.  Per quanto non previsto dalla presente disposizione si rinvia
all'art. 55 del D.L.vo 165/2001.
   11.  Per  quanto riguarda conciliazione ed arbitrato, si rinvia al
capo XII del presente CCNL.