ART. 92 - CODICE DISCIPLINARE
                     (art. 60 del CCNL del 1995)

   1.  Nel  rispetto  del principio di gradualita' e proporzionalita'
delle  sanzioni,  in  relazione  alla  gravita'  della mancanza ed in
conformita'  di  quanto previsto dall'art. 55 del D.L.vo n. 165/2001,
il  tipo  e  l'entita' di ciascuna delle sanzioni sono determinati in
relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalita'    del   comportamento,   grado   di   negligenza,
   imprudenza,  e  imperizia  dimostrate,  tenuto  conto  anche della
   prevedibilita' dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilita'  connesse  alla  posizione  di lavoro occupata dal
   dipendente;
d) grado  di  danno  o  di pericolo causato all'Amministrazione, agli
   utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza   di   circostanze   aggravanti   o   attenuanti,  con
   particolare   riguardo   al   comportamento   del  lavoratore,  ai
   precedenti  disciplinari  nell'ambito  del  biennio previsto dalla
   legge, al comportamento verso gli utenti;
f) al concorso nel fatto di piu' lavoratori in accordo tra loro.

   2.  La  recidiva  in  mancanze  gia'  sanzionate  nel  biennio  di
riferimento  comporta  una  sanzione  di maggiore gravita' tra quelle
previste nell'ambito della medesima fattispecie.
   3.  Al dipendente responsabile di piu' mancanze compiute con unica
azione od omissione o con piu' azioni od omissioni tra loro collegate
ed  accertate  con  un unico procedimento, e' applicabile la sanzione
prevista  per  la  mancanza piu' grave se le suddette infrazioni sono
punite con sanzioni di diversa gravita'.
   4.  La  sanzione  disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o
scritto  al  massimo  della  multa  di  importo pari a quattro ore di
retribuzione  si  applica,  graduando  l'entita'  delle  sanzioni  in
relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza  delle  disposizioni  di  servizio,  anche in tema di
   assenze per malattia, nonche' dell'orario di lavoro;
b) condotta  non conforme a principi di correttezza verso i superiori
   o  altri  dipendenti  o nei confronti dei genitori, degli alunni o
   del pubblico;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati ovvero nella cura
   dei  locali e dei beni mobili o strumenti affidati al dipendente o
   sui  quali, in relazione alle sue responsabilita', debba espletare
   azione di vigilanza;
d) inosservanza  degli  obblighi  in  materia  di  prevenzione  degli
   infortuni  e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno
   o disservizio;
e) rifiuto  di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del
   patrimonio  dell'Amministrazione,  nel rispetto di quanto previsto
   dall'art. 6 della legge n. 300 del 1970;
f) insufficiente   rendimento,   rispetto  a  carichi  di  lavoro  e,
   comunque, nell'assolvimento dei compiti assegnati;
g) violazione    di    doveri   di   comportamento   non   ricompresi
   specificatamente  nelle  lettere  precedenti,  da cui sia derivato
   disservizio  ovvero  danno  o  pericolo  all'Amministrazione, agli
   utenti o ai terzi.

   5.  L'importo  delle  ritenute  per  multa  sara'  introitato  dal
bilancio della scuola e destinato ad attivita' sociali a favore degli
alunni.
   6.  La  sanzione  disciplinare  della sospensione dal servizio con
privazione  della  retribuzione  fino  a  un  massimo di 10 giorni si
applica,  graduando  l'entita' della sanzione in relazione ai criteri
di cui al comma 1, per:
a) recidiva   nelle   mancanze  previste  dal  comma  4  che  abbiano
   comportato l'applicazione del massimo della multa;
b) particolare gravita' delle mancanze previste nel comma 4;
c) assenza  ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario
   abbandono  dello stesso; in tali ipotesi, l'entita' della sanzione
   e'   determinata   in   relazione   alla   durata  dell'assenza  o
   dell'abbandono  del  servizio,  al disservizio determinatosi, alla
   gravita'   della   violazione  dei  doveri  del  dipendente,  agli
   eventuali  danni  causati  all'Amministrazione,  agli  utenti o ai
   terzi;
d) ingiustificato ritardo, fino a 10 giorni, a trasferirsi nella sede
   assegnata dai superiori;
e) testimonianza  falsa  o  reticente  in procedimenti disciplinari o
   rifiuto della stessa;
f) comportamenti  minacciosi,  gravemente  ingiuriosi,  calunniosi  o
   diffamatori  nei confronti dei superiori, di altri dipendenti, dei
   genitori, degli alunni o dei terzi;
g) alterchi  con  ricorso  a  vie  di fatto negli ambienti di lavoro,
   anche con genitori, alunni o terzi;
h) manifestazioni   ingiuriose  nei  confronti  dell'Amministrazione,
   esulanti  dal  rispetto  della  liberta'  di  pensiero,  ai  sensi
   dell'art. 1 della legge 300 del 1970;
i) atti,  comportamenti  o molestie, anche di carattere sessuale, che
   siano lesivi della dignita' della persona;
l) violazione    di    doveri   di   comportamento   non   ricompresi
   specificatamente  nelle  lettere  precedenti da cui sia, comunque,
   derivato grave danno all'Amministrazione, ai genitori, agli alunni
   o a terzi.

   8.  La  sanzione  disciplinare  del licenziamento con preavviso di
applica per:
a) recidiva  plurima,  almeno  tre  volte  nell'anno,  nelle mancanze
   previste  nel comma 6, anche se di diversa natura, o recidiva, nel
   biennio,  in  una mancanza tra quelle previste nel medesimo comma,
   che abbia comportato l'applicazione della sanzione di dieci giorni
   di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
b) occultamento,  da  parte  del  responsabile  della  custodia,  del
   controllo  o  della  vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad
   illecito  uso,  manomissione, distrazione o sottrazione di somme o
   beni di pertinenza dell'Amministrazione o ad essa affidati;
c) rifiuto  espresso del trasferimento disposto per motivate esigenze
   di servizio;
d) assenza  ingiustificata  ed arbitraria dal servizio per un periodo
   superiore a dieci giorni consecutivi lavorativi;
e) persistente  insufficiente rendimento o fatti che dimostrino grave
   incapacita' ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
f) condanna  passata  in giudicato per un delitto che, commesso fuori
   del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro,
   non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravita';
g) violazione    dei   doveri   di   comportamento   non   ricompresi
   specificatamente   nelle  lettere  precedenti  di  gravita'  tale,
   secondo  i  criteri  di  cui  al  comma  1,  da  non consentire la
   prosecuzione del rapporto di lavoro.

   9.  La  sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si
applica per:
a) terza recidiva nel biennio di: minacce, ingiurie gravi, calunnie o
   diffamazioni  verso  il  pubblico o altri dipendenti; alterchi con
   vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
b) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di
   documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;
c) condanne passate in giudicato:

   1. di cui art. 58 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonche' per
      i reati di cui agli art. 316 e 316 bis del codice penale;
   2. quando alla condanna consegua comunque l'interdizione perpetua
      dai pubblici uffici;
   3. per i delitti indicati dall'art. 3, comma 1, della legge n. 97
      del 2001.
d) condanna  passata in giudicato per un delitto commesso in servizio
   o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto
   di   lavoro,   non   ne   consenta   neanche  provvisoriamente  la
   prosecuzione per la sua specifica gravita';
e) commissione   in   genere  di  fatti  o  atti  dolosi,  anche  non
   consistenti  in  illeciti  di  rilevanza penale per i quali vi sia
   obbligo  di  denuncia,  anche  nei confronti di terzi, di gravita'
   tale  da  non  consentire  la prosecuzione neppure provvisoria del
   rapporto di lavoro.

   10. Al codice disciplinare di cui al presente articolo deve essere
data  la massima pubblicita' mediante affissione in luogo accessibile
a  tutti  i  dipendenti. Tale forma di pubblicita' e' tassativa e non
puo' essere sostituita con altre.