ART. 93
    RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E PROCEDIMENTO PENALE

   1.  Nel  caso  di commissione in servizio di gravi fatti illeciti,
commessi in servizio, di rilevanza penale l'amministrazione inizia il
procedimento   disciplinare   ed   inoltra  la  denuncia  penale.  Il
procedimento  disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza
definitiva.  Analoga  sospensione  e'  disposta anche nel caso in cui
l'obbligo  della  denuncia  penale  emerga nel corso del procedimento
disciplinare gia' avviato.
   2.  Al  di  fuori  dei  casi previsti nel comma precedente, quando
l'amministrazione   venga   a   conoscenza   dell'esistenza   di   un
procedimento  penale  a  carico  del  dipendente per i medesimi fatti
oggetto  di  procedimento  disciplinare,  questo e' sospeso fino alla
sentenza definitiva.
   3.  Fatte  salve  le ipotesi di cui all'art. 5, commi 2 e 4, della
legge  97  del  2001,  negli  altri casi il procedimento disciplinare
sospeso ai sensi del presente articolo e' riattivato entro 180 giorni
da   quando   l'amministrazione   ha  avuto  notizia  della  sentenza
definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione.
   4.  Per  i  casi  previsti all'art. 5, comma 4, della legge 97 del
2001   il   procedimento   disciplinare  precedentemente  sospeso  e'
riattivato  entro  90  giorni  da  quando  l'amministrazione ha avuto
notizia   della  sentenza  definitiva  e  deve  concludersi  entro  i
successivi 120 giorni dalla sua riattivazione.
   5.  L'applicazione  della  sanzione  prevista  dall'art.  92, come
conseguenza  delle  condanne penali citate nei commi 8, lett. f) e 9,
lett.  c)  e  d),  non  ha  carattere  automatico,  essendo correlata
all'esperimento  del procedimento disciplinare, salvo quanto previsto
dall'art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001.
   6. In caso di assoluzione si applica quanto previsto dall'art. 653
c.p.p.  -  Ove  nel  procedimento disciplinare sospeso al dipendente,
oltre  ai  fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata
assoluzione, siano state contestate altre violazioni, il procedimento
medesimo riprende per dette infrazioni.
   7. In caso di proscioglimento si procede analogamente al comma 6.
   8. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione
l'art. 1 della legge 97 del 2001.
   9. Il dipendente licenziato ai sensi dell'art. 92, comma 8 lettera
f)  e  comma 9, lett. e) e d), e successivamente assolto a seguito di
revisione  del  processo,  ha  diritto,  dalla data della sentenza di
assoluzione,  alla  riammissione in servizio nella medesima sede o in
altra  su  sua  richiesta,  anche  in  soprannumero,  nella  medesima
qualifica  e  con  decorrenza  dell'anzianita' posseduta all'atto del
licenziamento.
   10. Il dipendente riammesso ai sensi del comma 9, e' reinquadrato,
nell'area  e  nella  posizione  economica  in  cui  e'  confluita  la
qualifica   posseduta   al  momento  del  licenziamento  qualora  sia
intervenuta  una  nuova  classificazione  del  personale.  In caso di
premorienza,  il  coniuge  o il convivente superstite e i figli hanno
diritto  a  tutti  gli  assegni  che  sarebbero  stati  attribuiti al
dipendente  nel periodo di sospensione o di licenziamento, escluse le
indennita'  comunque  legate  alla  presenza  in servizio ovvero alla
prestazione di lavoro straordinario.