ART. 94 - SOSPENSIONE CAUTELARE IN CASO DI PROCEDIMENTO PENALE
                     (art. 62 del CCNL del 1995)

   1.  Il  dipendente  che  sia  colpito  da misura restrittiva della
liberta'  personale  e' sospeso d'ufficio dal servizio con privazione
della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque
dello stato restrittivo della liberta'.
   2.  L'amministrazione,  ai sensi del presente articolo, cessato lo
stato  di  restrizione  della  liberta' personale, puo' prolungare il
periodo  di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva
alle medesime condizioni del comma 3.
   3.  Il dipendente, puo' essere sospeso dal servizio con privazione
della   retribuzione  anche  nel  caso  in  cui  venga  sottoposto  a
procedimento  penale  che  non comporti la restrizione della liberta'
personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente
attinenti  al  rapporto  di  lavoro  o  comunque  per  fatti  tali da
comportare,  se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare
del licenziamento ai sensi dell'art. 92, commi 8 e 9.
   4. Resta fermo l'obbligo di sospensione cautelare dal servizio per
i reati indicati dall'art. 58 del D.lgs. n. 267/2000.
   5. Nel caso dei reati previsti all'art. 3, comma 1, della legge n.
97  del  2001,  in  alternativa  alla  sospensione di cui al presente
articolo,  possono  essere  applicate le misure previste dallo stesso
art.  3.  Per i medesimi reati, qualora intervenga condanna anche non
definitiva,  ancorche' sia concessa la sospensione condizionale della
pena, si applica l'art. 4, comma 1, della citata legge 97 del 2001.
   6.  Nei  casi  indicati  ai  commi  precedenti  si  applica quanto
previsto   dall'art.   93   in  tema  di  rapporti  tra  procedimento
disciplinare e procedimento penale.
   7.  Al  dipendente  sospeso  ai  sensi  dei  commi  da  1 a 5 sono
corrisposti  un'indennita'  pari  al  50% della retribuzione indicata
all'art.  55  del  presente  CCNL,  comma  1, nonche' gli assegni del
nucleo familiare, ove spettanti.
   8.   Nel   caso   di   sentenza   definitiva   di   assoluzione  o
proscioglimento,   ai  sensi  dell'art.  93,  commi  6  e  7,  quanto
corrisposto   nel  periodo  di  sospensione  cautelare  a  titolo  di
indennita'  verra'  conguagliato  con  quanto dovuto al lavoratore se
fosse  rimasto  in  servizio,  escluse  le  indennita' o compensi per
servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario. Ove il
giudizio  disciplinare  riprenda,  per altre infrazioni, ai sensi del
medesimo  art.  93,  comma  6,  secondo periodo, il conguaglio dovra'
tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.
   9.  In  tutti  gli  altri  casi  di riattivazione del procedimento
disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con
una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente
sospeso verra' conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio,
escluse  le  indennita'  o compensi per servizi e funzioni speciali o
per  prestazioni  di  carattere  straordinario,  nonche' i periodi di
sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del
giudizio disciplinare riattivato.
   10. Quando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa
di   procedimento  penale,  la  stessa  conserva  efficacia,  se  non
revocata,  per  un  periodo  di tempo comunque non superiore a cinque
anni.  Decorso  tale  termine la sospensione cautelare e' revocata di
diritto  e  il  dipendente  riammesso  in  servizio.  Il procedimento
disciplinare   rimane,   comunque,   sospeso   sino   all'esito   del
procedimento penale.
   11. I procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione
del  presente  contratto vanno portati a termine secondo le procedure
vigenti alla data del loro inizio.