ART. 95
         CODICE DI CONDOTTA RELATIVO ALLE MOLESTIE SESSUALI
                        NEI LUOGHI DI LAVORO

   1.  I Direttori generali regionali danno applicazione, con proprio
atto,  al  codice  di  condotta relativo ai provvedimenti da assumere
nella  lotta  contro  le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come
previsto   dalla   raccomandazione   della  Commissione  europea  del
27.11.1991,  n. 92/131/CEE, allegata a titolo esemplificativo al n. 1
del  presente  contratto per fornire linee guida uniformi in materia.
Dell'atto  cosi'  adottato  i  Direttori  generali danno informazione
preventiva alle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.