Art. 61. 
 
  L'autore ha il  diritto  esclusivo,  ai  sensi  delle  disposizioni
contenute nella sezione prima del capo terzo di questo titolo: 
  1) di adattare e di registrare l'opera sopra il disco  fonografico,
la pellicola cinematografica,  il  nastro  metallico  o  sopra  altra
analoga materia o apparecchio meccanico riproduttore di  suoni  o  di
voci; 
  2) di riprodurre,  di  noleggiare  e  di  porre  in  commercio  gli
esemplari dell'opera cosi' adattata o registrata; 
  3) di eseguire pubblicamente e di radiodiffondere l'opera  mediante
l'impiego del disco o altro istrumento meccanico sopraindicato. 
 
  La cessione del diritto di riproduzione o del diritto di  porre  in
commercio non comprende,  salvo  patto  contrario,  la  cessione  del
diritto di esecuzione pubblica o di radiodiffusione. 
 
  Per quanto riguarda la radiodiffusione, il diritto di autore  resta
regolato dalle norme contenute nella precedente sezione.