Art. 80. 
 
  I partiti o i gruppi politici organizzati possono depositare presso
il  Ministero  dell'interno,  non  oltre  il  sessantaduesimo  giorno
anteriore  a  quello  della  votazione,  il  contrassegno  col  quale
dichiarano di voler distinguere le loro liste di  candidati  sia  nei
collegi circoscrizionali, sia nel collegio unico nazionale. 
  Tale deposito dev'essere fatto da  persona  munita  di  mandato  da
parte di uno o piu' dei dirigenti centrali del partito o del gruppo. 
  Il contrassegno dev'essere depositato  in  triplice  esemplare.  Il
Ministero dell'interno nei tre giorni, successivi alla  scadenza  del
termine stabilito per  il  deposito,  restituisce  un  esemplare  del
contrassegno  al  depositante,   con   l'attestazione   dell'avvenuto
deposito e della sua regolarita'. 
  Qualora il contrassegno risulti identico o facilmente  confondibile
con altri, il Ministero  invita  il  depositante  a  sostituirlo  nel
termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso.