Art. 80. I partiti o i gruppi politici organizzati possono depositare presso il Ministero dell'interno, non oltre il sessantaduesimo giorno anteriore a quello della votazione, il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le loro liste di candidati sia nei collegi circoscrizionali, sia nel collegio unico nazionale. Tale deposito dev'essere fatto da persona munita di mandato da parte di uno o piu' dei dirigenti centrali del partito o del gruppo. Il contrassegno dev'essere depositato in triplice esemplare. Il Ministero dell'interno nei tre giorni, successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione dell'avvenuto deposito e della sua regolarita'. Qualora il contrassegno risulti identico o facilmente confondibile con altri, il Ministero invita il depositante a sostituirlo nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso.