Art. 81. Nessun deputato all'Assemblea Costituente puo' essere arrestato, all'infuori del caso di flagrante delitto, ne' sottoposto a procedimento penale, senza l'autorizzazione dell'Assemblea. Nel caso di arresto in flagranza, l'Assemblea stessa decidera', entro dieci giorni, se esso dovra' essere mantenuto. Nessun deputato puo' essere sottoposto a fermo di polizia e a perquisizione personale o domiciliare.