Art. 81. 
 
  Nessun deputato all'Assemblea Costituente  puo'  essere  arrestato,
all'infuori  del  caso  di  flagrante  delitto,  ne'   sottoposto   a
procedimento penale, senza l'autorizzazione dell'Assemblea. 
  Nel caso di arresto in  flagranza,  l'Assemblea  stessa  decidera',
entro dieci giorni, se esso dovra' essere mantenuto. 
  Nessun deputato puo' essere sottoposto  a  fermo  di  polizia  e  a
perquisizione personale o domiciliare.