Art. 84. 
 
  L'elettore, che non abbia esercitato il diritto di voto, deve darne
giustificazione al sindaco del comune nelle cui liste  elettorali  e'
iscritto, entro quindici, giorni dalla scadenza del termine previsto,
dal terzultimo comma dell'art.  56,  per  il  deposito  dell'estratto
delle liste elettorali delle sezioni. 
  Il sindaco, valutati i motivi che abbiano impedito l'esercizio  del
voto, procede alla  compilazione  dell'elenco  degli  astenuti,  agli
effetti, del penultimo comma dell'art. 1, escludendone in ogni caso: 
    1) i ministri di qualsiasi culto; 
    2) i candidati in una  circoscrizione  diversa  da  quella  nella
quale sono iscritti come elettori; 
    3) coloro che dimostrino di essersi trovati, per tutto il  giorno
delle elezioni, in una localita' distante piu' di  trenta  chilometri
dal luogo di votazione in conseguenza: 
      a) del trasferimento della residenza dopo la compilazione delle
liste elettorali del comune in cui sono iscritti; 
      b) di obblighi di servizio civile o militare; 
      c) di necessita' inerenti  alla  propria  professione,  arte  o
mestiere; 
      d) di altri gravi motivi; 
    4) coloro che siano stati impediti dall'esercitare il diritto  di
voto da malattia o da altra causa di forza maggiore. 
  La  pubblicazione  dell'elenco   nell'albo   comunale   vale   come
notificazione personale. 
  Contro l'inclusione nell'elenco  degli  astenuti,  gli  interessati
possono ricorrere, entro quindici giorni dalla scadenza  del  termine
di pubblicazione, al prefetto, che decide con proprio decreto. 
  Contro il decreto del prefetto non e' ammesso alcuni reclamo ne' in
via amministrativa, ne' in via giurisdizionale.