Art. 62.

  Per  le  concessioni  di  grande  derivazione  di  acque  pubbliche
esistenti  nella  Regione,  accordate  o  da accordarsi per qualunque
scopo,   lo   Stato  cede  a  favore  della  Regione  i  nove  decimi
dell'importo del canone annuale stabilito a norma di legge.