Art. 63.

  La  Regione puo' stabilire un'imposta, in misura non superiore a L.
0,10,  per  ogni  chilovatt-ora  di  energia elettrica prodotta nella
Regione. Da tale imposta sono esenti le Ferrovie italiane dello Stato
per l'energia consumata esclusivamente per i propri servizi.
  E'   soppressa,   nell'ambito   del   territorio   della   Regione,
l'applicazione dell'art. 53 del testo unico delle leggi sulle acque e
sugli  impianti  elettrici,  approvato  con regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775.