Art. 69.

  La Regione ha facolta' di autorizzare con legge aumenti di imposte,
di tasse e di contributi, comprese le imposte di consumo spettanti ai
Comuni  e  alle  Province,  nonche'  le  eccedenze  delle sovrimposte
fondiarie,  nella  misura  necessaria  a  conseguire  il pareggio dei
bilanci.