Art. 70.

  Allo  scopo di adeguare le finanze delle Province al raggiungimento
delle  finalita'  ed  all'esercizio  delle  funzioni  stabilite dalla
legge,  ad  esse e' assegnata annualmente dal Consiglio regionale una
quota  delle  entrate  tributarie  della  Regione  in proporzione del
gettito ricavato rispettivamente nel territorio delle due Province.
  Al  medesimo  scopo la Regione puo', in casi eccezionali, assegnare
una quota di integrazione ai Comuni.