Art. 71.

  La  Regione e le Province possono prendere visione delle operazioni
di accertamento compiute dagli uffici tributari dello Stato e fornire
ad  essi  dati  ed  informazioni.  Gli  uffici  stessi  sono tenuti a
riferire  alla  Regione  e  alle Province i provvedimenti adottati in
seguito alle informazioni fornite.