Art. 74. Fino a quando gli scambi di prodotti con l'estero sono soggetti a limitazioni e ad autorizzazioni dello Stato, e in facolta' della Regione di autorizzare operazioni del genere, nei limiti che saranno stabiliti d'accordo fra il Governo e la Regione. In caso di scambi con l'estero sulla base di contingenti che interessano l'economia della Regione, verra' assegnata a questa una quota parte del contingente di importazione ed esportazione, da stabilirsi d'accordo fra il Governo e la Regione.