Art. 74.

  Fino  a  quando gli scambi di prodotti con l'estero sono soggetti a
limitazioni  e  ad  autorizzazioni  dello  Stato, e in facolta' della
Regione  di autorizzare operazioni del genere, nei limiti che saranno
stabiliti d'accordo fra il Governo e la Regione.
  In  caso  di  scambi  con  l'estero  sulla  base di contingenti che
interessano  l'economia  della Regione, verra' assegnata a questa una
quota  parte  del  contingente  di  importazione  ed esportazione, da
stabilirsi d'accordo fra il Governo e la Regione.