Art. 75.

  Le  disposizioni  generali  sul  controllo  valutario emanale dallo
Stato hanno vigore anche nella Regione.
  Lo  Stato,  tuttavia,  destina,  per  le necessita' di importazione
della  Regione, una quota parte della differenza attiva fra le valute
provenienti  dalle  esportazioni tridentine e quelle impiegate per le
importazioni.