Articolo 46 - Utilizzazione dei concorsi di progettazione

   1.  Si  provvede  mediante  concorso  di progettazione qualora sia
opportuno avvalersi dell'apporto di particolari competenze tecniche e
di esperienze specifiche da parte dell'offerente, per la elaborazione
progettuale  delle  prestazioni  da eseguire di cui siano indicate le
principali caratteristiche.
   2.  I  concorsi  di progettazione si svolgono previa pubblicazione
del  bando  di gara e successiva scelta dei soggetti da invitare alla
procedura.