Articolo 49 Utilizzazione delle procedure ristrette con bando 1. Si provvede mediante procedure ristrette con bando allorche' sia possibile stabilire con precisione le specifiche del contratto, mediante capitolato speciale, senza bisogno di alcuna negoziazione con i partecipanti alla procedura. 2. Le procedure ristrette con bando si svolgono previa scelta dei soggetti da invitare alla procedura.