Articolo 49
          Utilizzazione delle procedure ristrette con bando

   1.  Si  provvede  mediante procedure ristrette con bando allorche'
sia  possibile  stabilire con precisione le specifiche del contratto,
mediante  capitolato  speciale,  senza bisogno di alcuna negoziazione
con i partecipanti alla procedura.
   2.  Le procedure ristrette con bando si svolgono previa scelta dei
soggetti da invitare alla procedura.