Articolo 53 - Scelta dei contraente. Offerte anomale 1. Alla scelta del contraente si procede secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. 2. Qualora talune offerte presentino carattere anomalo per il loro contenuto particolarmente favorevole all'INAF, il soggetto offerente, su richiesta scritta dell'amministrazione e nei termini assegnati, e' tenuto a fornire spiegazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta. L'amministrazione, valutate le spiegazioni rese nei termini, decide, motivatamente, di ammettere o meno l'offerta, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente. 3. L'INAF, nella scelta del contraente, puo' avvalersi di apposite commissioni nominate dal soggetto competente ad autorizzare la spesa, composte in prevalenza da dipendenti appartenenti ai ruoli professionali dell'INAF, integrate da esperti esterni qualora l'INAF non disponesse di specifiche professionalita'. La commissione presenta una proposta di aggiudicazione a conclusione dei propri lavori. 4. I componenti delle commissioni di cui al comma precedente sono scelti nell'ambito di un elenco, formato ed annualmente aggiornato dall'INAF, di ampiezza tale da consentire un'adeguata turnazione nell'assegnazione degli incarichi. 5. All'aggiudicazione della gara provvede il titolare del centro di responsabilita' competente, ovvero il Consiglio di Amministrazione per importi superiori alle soglie di cui all'articolo 41, comma 4 del presente regolamento.