Articolo 53 - Scelta dei contraente. Offerte anomale

   1.  Alla scelta del contraente si procede secondo quanto stabilito
dalla normativa vigente.
   2. Qualora talune offerte presentino carattere anomalo per il loro
contenuto particolarmente favorevole all'INAF, il soggetto offerente,
su richiesta scritta dell'amministrazione e nei termini assegnati, e'
tenuto  a  fornire  spiegazioni  in  merito agli elementi costitutivi
dell'offerta.  L'amministrazione,  valutate  le  spiegazioni rese nei
termini,  decide,  motivatamente,  di ammettere o meno l'offerta, nel
rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente.
   3. L'INAF, nella scelta del contraente, puo' avvalersi di apposite
commissioni nominate dal soggetto competente ad autorizzare la spesa,
composte   in   prevalenza   da   dipendenti  appartenenti  ai  ruoli
professionali  dell'INAF, integrate da esperti esterni qualora l'INAF
non   disponesse   di  specifiche  professionalita'.  La  commissione
presenta  una  proposta  di  aggiudicazione  a conclusione dei propri
lavori.
   4.  I componenti delle commissioni di cui al comma precedente sono
scelti  nell'ambito  di  un elenco, formato ed annualmente aggiornato
dall'INAF,  di  ampiezza  tale  da  consentire un'adeguata turnazione
nell'assegnazione degli incarichi.
   5.  All'aggiudicazione  della gara provvede il titolare del centro
di responsabilita' competente, ovvero il Consiglio di Amministrazione
per importi superiori alle soglie di cui all'articolo 41, comma 4 del
presente regolamento.