Articolo 54 - Norme comuni alle procedure con bando

   1.  L'INAF  rende  noto  l'avvio  della  procedura  di  scelta del
contraente  mediante  adeguata  e  tempestiva pubblicita' di apposito
bando.
   2.  Il  bando  e'  l'atto  fondamentale  che, in conformita' ed in
attuazione   della  decisione  di  contrattare,  pone  le  regole  di
svolgimento della procedura. Il bando specifica gli elementi utili ad
individuare   il   contenuto  del  contratto,  stabilisce  requisiti,
modalita'  e  tempi per la partecipazione alla procedura ed indica il
funzionario responsabile del procedimento contrattuale.
   3.  L'organo  che ha adottato la decisione di contrattare provvede
alla adozione del bando ed ai successivi adempimenti.
   4. Alla pubblicita' dei bandi si provvede mediante inserimento nel
"sito  internet"  dell'INAF  e contestuale pubblicazione del relativo
avviso,  secondo  le  modalita'  e i termini previsti dalla normativa
vigente.