Articolo 54 - Norme comuni alle procedure con bando 1. L'INAF rende noto l'avvio della procedura di scelta del contraente mediante adeguata e tempestiva pubblicita' di apposito bando. 2. Il bando e' l'atto fondamentale che, in conformita' ed in attuazione della decisione di contrattare, pone le regole di svolgimento della procedura. Il bando specifica gli elementi utili ad individuare il contenuto del contratto, stabilisce requisiti, modalita' e tempi per la partecipazione alla procedura ed indica il funzionario responsabile del procedimento contrattuale. 3. L'organo che ha adottato la decisione di contrattare provvede alla adozione del bando ed ai successivi adempimenti. 4. Alla pubblicita' dei bandi si provvede mediante inserimento nel "sito internet" dell'INAF e contestuale pubblicazione del relativo avviso, secondo le modalita' e i termini previsti dalla normativa vigente.