Art. 33. (Direzione generale per l'economia montana e per le foreste) La Direzione generale delle foreste, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, assume la denominazione di Direzione generale per l'economia montana e per le foreste. Oltre le funzioni fin qui esercitate alla suddetta Direzione generale spetta anche il compito di presiedere e coordinare tutte le attivita' contemplate dalla presente legge e di gestire i fondi dei quali e' prevista l'erogazione.