Art. 33.
    (Direzione generale per l'economia montana e per le foreste)

  La   Direzione   generale   delle   foreste,  presso  il  Ministero
dell'agricoltura   e   delle  foreste,  assume  la  denominazione  di
Direzione  generale per l'economia montana e per le foreste. Oltre le
funzioni  fin  qui esercitate alla suddetta Direzione generale spetta
anche  il  compito  di  presiedere  e  coordinare  tutte le attivita'
contemplate  dalla  presente  legge e di gestire i fondi dei quali e'
prevista l'erogazione.