Art. 34. (Comunioni familiari) Nessuna innovazione e' operata in fatto di comunioni familiari vigenti nei territori montani nell'esercizio dell'attivita' agro-silvo-pastorale; dette comunioni continuano a godere e ad amministrare i loro beni in conformita' dei rispettivi statuti e consuetudini riconosciuti dal diritto anteriore.