Art. 34.
                        (Comunioni familiari)

  Nessuna  innovazione  e'  operata  in  fatto di comunioni familiari
vigenti   nei   territori   montani   nell'esercizio   dell'attivita'
agro-silvo-pastorale;  dette  comunioni  continuano  a  godere  e  ad
amministrare  i  loro  beni  in  conformita' dei rispettivi statuti e
consuetudini riconosciuti dal diritto anteriore.