Art. 36.
         (Agevolazioni fiscali per trasferimenti e permute)

  Sino  al  30  giugno 1962, nei territori montani i trasferimenti di
proprieta'  e  gli atti di permuta di fondi rustici, fatti a scopo di
arrotondamento   o   di   accorpagnamento   di   piccole   proprieta'
coltivatrici, sono soggetti all'imposta di registro e di trascrizione
ipotecaria nella misura fissa di lire 500.
  La   rispondenza   dell'atto   allo   scopo  dell'arrotondamento  o
dell'accorpamento  e' accertata dalle Commissioni, di cui all'art. 1,
comma  quarto,  del  decreto  legislativo  24  febbraio 1948, n. 114,
concernente  provvidenze a favore della piccola proprieta' contadina,
modificate  dalla  legge  20  novembre  1951,  n.  1354.  Le predette
Commissioni sono integrate, a tal fine, dall'Ispettore dipartimentale
delle foreste.
  Per  gli  scopi  di cui al comma precedente le predette Commissioni
continueranno comunque a funzionare sino al 30 giugno 1962.