Art. 36. (Agevolazioni fiscali per trasferimenti e permute) Sino al 30 giugno 1962, nei territori montani i trasferimenti di proprieta' e gli atti di permuta di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpagnamento di piccole proprieta' coltivatrici, sono soggetti all'imposta di registro e di trascrizione ipotecaria nella misura fissa di lire 500. La rispondenza dell'atto allo scopo dell'arrotondamento o dell'accorpamento e' accertata dalle Commissioni, di cui all'art. 1, comma quarto, del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, concernente provvidenze a favore della piccola proprieta' contadina, modificate dalla legge 20 novembre 1951, n. 1354. Le predette Commissioni sono integrate, a tal fine, dall'Ispettore dipartimentale delle foreste. Per gli scopi di cui al comma precedente le predette Commissioni continueranno comunque a funzionare sino al 30 giugno 1962.