Art. 37.
         (Deroga al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267)

  Nel  primo quinquennio successivo alla pubblicazione della presente
legge,  la  nomina  di direttore tecnico delle Aziende speciali e dei
consorzi  di  prevenzione, di sistemazione e di bonifica montana puo'
cadere  anche  su persone che, pur avendo requisiti di capacita', non
possiedano  il  titolo  indicato  dall'art.  159 del regio decreto 30
dicembre  1923, n. 3267. Le dette persone acquisteranno la stabilita'
soltanto dopo avere acquistato il titolo predetto.