Art. 37. (Deroga al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267) Nel primo quinquennio successivo alla pubblicazione della presente legge, la nomina di direttore tecnico delle Aziende speciali e dei consorzi di prevenzione, di sistemazione e di bonifica montana puo' cadere anche su persone che, pur avendo requisiti di capacita', non possiedano il titolo indicato dall'art. 159 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. Le dette persone acquisteranno la stabilita' soltanto dopo avere acquistato il titolo predetto.