Art. 38.
                     (Regolamento d'esecuzione)

  Entro  tre  mesi  dall'entrata  in vigore della presente legge, con
decreto   del   Capo  dello  Stato,  su  proposta  del  Ministro  per
l'agricoltura  e  per  le  foreste di concerto con gli altri Ministri
interessati,  e  udito  il Consiglio dei Ministri, saranno emanate le
relative norme integrative e di attuazione.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti di osservarla e di
farla, osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 25 luglio 1952

                               EINAUDI

                                               DE GASPERI - FANFANI -
                                               SPATARO - ZOLI - PELLA
                                                 - VANONI - ALDISIO -
                                                 CAMPILLI - RUBINACCI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI