Art. 57.
 (Incompatibilita' relative al Comitato e alle sezioni di controllo)

  Non possono far parte del Comitato o delle sue sezioni:
    a) i senatori e i deputati al Parlamento;
    b)  i  membri  del Consiglio provinciale, dei Consigli comunali e
delle  rappresentanze  degli  altri  enti i cui atti sono soggetti ai
controlli del Comitato stesso;
    c)  coloro  che  si trovino in condizioni di ineleggibilita' o di
incompatibilita' alle cariche di cui alla precedente lettera b);
    d) gli stipendiati, i salariati e i contabili delle Province, dei
Comuni  e  degli altri enti i cui atti sono soggetti ai controlli del
Comitato;
    e)  i  parenti  fino al secondo grado e gli affini di primo grado
con  l'esattore  o  col  ricevitore  provinciale, durante l'esercizio
della esattoria o della ricevitoria.
  Le  incompatibilita' previste alle lettere c) e d) non si applicano
ai membri di cui alle lettere b) e c) degli articoli 55 e 56.