Art. 58.
       (Spesa per il funzionamento degli organi di controllo)

  La  spesa  per  il funzionamento degli organi di controllo previsti
dagli articoli 55 e 56 e' a carico della Regione.
  Agli  esperti  nelle  discipline  amministrative nominati membri di
tali organi e' attribuita una indennita' per ogni giornata di seduta,
nella misura e con le modalita' da determinarsi nel regolamento.