Art. 58. (Spesa per il funzionamento degli organi di controllo) La spesa per il funzionamento degli organi di controllo previsti dagli articoli 55 e 56 e' a carico della Regione. Agli esperti nelle discipline amministrative nominati membri di tali organi e' attribuita una indennita' per ogni giornata di seduta, nella misura e con le modalita' da determinarsi nel regolamento.