Art. 59.
                     (Estensione dei controlli)

  Gli  organi di controllo previsti dagli articoli 55 e 56 esplicano,
nei   confronti   delle  Province  e  dei  Comuni,  il  controllo  di
legittimita'   deferito   al  Prefetto  ed  alla  Giunta  provinciale
amministrativa  dalle  disposizioni  vigenti  alla data di entrata in
vigore della presente legge.
  L'annullamento   delle   deliberazioni   illegittime   deve  essere
pronunciato  entro venti giorni dal ricevimento dei processi verbali,
con   ordinanza   motivata   in  cui  venga  enunciato  il  vizio  di
legittimita' riscontrato nella deliberazione.
  Il  termine  suddetto  rimane sospeso se, prima della sua scadenza,
l'organo  di  controllo  chieda chiarimenti o elementi integrativi di
giudizio  alla  Provincia  o al Comune. In tale caso la deliberazione
diviene   esecutiva   se  l'organo  di  controllo  non  ne  pronuncia
l'annullamento  entro  venti  giorni  dal  ricevimento  delle  contro
deduzioni della Provincia o del Comune.
  I  poteri  di  controllo sostitutivo attribuiti al Prefetto ed alla
Giunta  provinciale  amministrativa  dalle  disposizioni vigenti alla
data  di entrata in vigore della presente legge sono deferiti, per le
Province,  al  Comitato  previsto  dall'art.  55:  per  i Comuni sono
deferiti al Comitato stesso, oppure alle sezioni di cui all'art. 56 a
seconda  che  siasi  o  meno  provveduto  alla  costituzione  di tali
sezioni.