Art. 60.
                        (Controllo di merito)

  Il  controllo  di  merito,  ai fini del riesame di cui al capoverso
dell'art.   130   della  Costituzione,  e'  esercitato  su  tutte  le
deliberazioni  delle  Province  e  dei Comuni per cui le nome vigenti
all'entrata  in vigore della presente legge richiedono l'approvazione
da parte della Giunta provinciale amministrativa.
  Gli  organi  di  controllo  previsti  dagli  articoli 55 e 56 della
presente   legge,   ove   riscontrino   un   vizio  di  merito  nella
deliberazione,  possono,  entro  venti  giorni  dal  ricevimento  dei
processi  verbali,  invitare  con  ordinanza  motivata  il  Consiglio
provinciale  o  il  Consiglio  comunale  a  riprenderla  in esame. Il
termine  e'  di  quaranta giorni per le deliberazioni di approvazione
del   bilancio.   Decorso   tale  termine  la  deliberazione  diventa
esecutiva.
  Il   termine  rimane  sospeso  ove  l'organo  di  controllo  chieda
chiarimenti  o  elementi  integrativi di giudizio alla Provincia o al
Comune.
  Ove  il  Consiglio  provinciale  o il Consiglio comunale confermino
senza  modificazioni,  a maggioranza assoluta dei loro componenti, la
deliberazione  al  cui  riesame  siano  stati invitati dall'organo di
controllo   ai  sensi  del  secondo  comma  di  questo  articolo,  la
deliberazione  diventa  esecutiva dopo la pubblicazione per la durata
di  quindici  giorni  all'Albo pretorio e l'invio della deliberazione
stessa  all'organo  di  controllo, che dovra' essere effettuato entro
otto  giorni  dalla data della deliberazione. Resta salva la potesta'
di annullamento a norma dell'art. 59 della presente legge.