Art. 61.
                      (Controlli sui consorzi)

  Per  i  controlli sui consorzi di Comuni e Province si applicano le
norme  stabilite per la Provincia, se si tratta di consorzi dei quali
la  Provincia fa parte, o, altrimenti, quelle stabilite per il Comune
consorziato  che conta il maggior numero di abitanti, o per il Comune
capoluogo di Provincia, se questo fa parte del consorzio.
  Ove  del  consorzio  facciano  parte  Province  appartenenti a piu'
Regioni,  il  controllo  e'  esercitato  dal  Comitato  di  controllo
esistente   nel   capoluogo   della   Regione  nella  quale  ha  sede
l'amministrazione del consorzio.
  Ove  del  consorzio  facciano  parte  Comuni  appartenenti  a  piu'
Province,  nel  caso  previsto  dal  secondo  comma  dell'art.  56 il
controllo  e'  esercitato  dalla  sezione  istituita per la Provincia
nella cui circoscrizione ha sede l'amministrazione del consorzio.