Art. 64.
(Richieste, e adempimenti ai fini dello scioglimento o sospensione di
Consigli comunali e provinciali  o  della  rimozione o sospensione di
                              sindaci)

  Ai  fini  di  promuovere  i  provvedimenti  di  scioglimento  o  di
sospensione  dei  Consigli  provinciali  e  comunali e di rimozione o
sospensione  dei sindaci, ai termini delle disposizioni in vigore, le
competenti  autorita'  governative  possono  richiedere al Comitato e
alle  sezioni  di  controllo  di  cui agli articoli 55 e 56 tutti gli
elementi  che  ritengano necessari, ferme restando le attribuzioni di
cui alla legge 8 marzo 1949, n. 277.
  A tale effetto, un esemplare dei provvedimenti di annullamento o di
richiesta  di  riesame adottati dal Comitato o dalle sezioni predette
sulle  deliberazioni  delle Province e dei Comuni e' trasmesso, entro
cinque giorni, alle Prefetture dalle rispettive segreterie.