Art. 11. 
 
  I posti di lavoro e di passaggio devono essere  idoneamente  difesi
contro  la  caduta  o  l'investimento  di  materiali  in   dipendenza
dell'attivita' lavorativa. 
  Ove non sia possibile la difesa con mezzi  tecnici,  devono  essere
adottate altre misure o cautele adeguate.