Art. 77.
    Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti

  I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:
    a)  con  l'ammenda  da L. 200.000 a L. 300.000 per l'inosservanza
delle norme di cui agli articoli 12, 15, 17; 24 primo comma, 27 primo
comma,  29  quarto  comma,  41,  49 secondo comma, 56 primo comma, 57
primo e secondo comma, 67 primo e secondo comma. Nei casi di maggiore
gravita', i trasgressori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi;
    b)  con  l'ammenda da, L. 100.000 a L. 200.000 per l'inosservanza
delle norme di cui agli articoli 4 sesto comma, 10, 11, 13, 20 primo,
secondo  e  terzo  comma,  23 primo e secondo comma, 25, 26, 28 primo
comma,  35, 36, 40, 42, 43, 44, 49 primo comma, 55, 56 secondo, terzo
e  quarto  comma, 57 terzo comma, 58, 59, 60 quarto comma, 62 secondo
comma, 70, 72, primo comma, 73 primo comma, 75;
    c) con l'ammenda da L. 50.000 a L. 100.000 per la inosservanza di
tutte le altre norme.