Art. 77. Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti: a) con l'ammenda da L. 200.000 a L. 300.000 per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 12, 15, 17; 24 primo comma, 27 primo comma, 29 quarto comma, 41, 49 secondo comma, 56 primo comma, 57 primo e secondo comma, 67 primo e secondo comma. Nei casi di maggiore gravita', i trasgressori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi; b) con l'ammenda da, L. 100.000 a L. 200.000 per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4 sesto comma, 10, 11, 13, 20 primo, secondo e terzo comma, 23 primo e secondo comma, 25, 26, 28 primo comma, 35, 36, 40, 42, 43, 44, 49 primo comma, 55, 56 secondo, terzo e quarto comma, 57 terzo comma, 58, 59, 60 quarto comma, 62 secondo comma, 70, 72, primo comma, 73 primo comma, 75; c) con l'ammenda da L. 50.000 a L. 100.000 per la inosservanza di tutte le altre norme.