Art. 78.
                Contravvenzioni commesse dai preposti

  I preposti sono puniti:
    a)  con  l'ammenda  da  L. 10.000 a L. 20.000 per la inosservanza
delle norme di cui agli articoli 15, 36 ultimo comma, 37 primo comma,
67  primo e secondo comma, nonche' per non avere esercitato, ai sensi
dello  art. 3, la dovuta vigilanza sui lavoratori per l'osservanza da
parte  di  questi  delle  norme  indicate alla lett. a) dell'articolo
seguente.  Nei  casi di maggiore gravita', i trasgressori sono puniti
con l'arresto fino a tre mesi;
    b) con l'ammenda da L. 5000 a L. 10.000 per la inosservanza delle
norme  di cui agli articoli 12 terzo e quinto comma, 17, 39 secondo e
quinto  comma, 46, 48, 52 terzo ed ultimo comma. 53 primo, secondo ed
ultimo  comma.  54,  73  secondo  e terzo comma, nonche' per non aver
esercitato,  ai sensi dell'art. 3, la dovuta vigilanza sui lavoratori
per  l'osservanza  da parte di questi delle norme indicate alla lett,
b) dell'articolo seguente.