Art. 79.
               Contravvenzioni commesse dai lavoratori

  I lavoratori sono puniti:
    a)  con  l'ammenda da L. 2500 a L. 5000 per la inosservanza delle
norme   di  cui  all'art.  47.  Nei  casi  di  maggiore  gravita',  i
trasgressori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi;
    b)  con  l'ammenda da L. 1000 a L. 2500 per la inosservanza delle
norme  di  cui  agli  articoli 10 primo comma, 18, 38 secondo e terzo
comma,  54  quarto  comma. 57 quinto comma, 60 ultimo comma, 62 primo
comma, 73 terzo comma.