Art. 79. Contravvenzioni commesse dai lavoratori I lavoratori sono puniti: a) con l'ammenda da L. 2500 a L. 5000 per la inosservanza delle norme di cui all'art. 47. Nei casi di maggiore gravita', i trasgressori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi; b) con l'ammenda da L. 1000 a L. 2500 per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 10 primo comma, 18, 38 secondo e terzo comma, 54 quarto comma. 57 quinto comma, 60 ultimo comma, 62 primo comma, 73 terzo comma.