Deroghe di carattere generale 
 
                              Art. 61. 
 
  Le disposizioni del  presente  decreto  non  si  applicano  per  il
periodo da stabilirsi con decreto del Ministro per  il  lavoro  e  la
previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva  permanente  di
cui all'art. 393 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27
aprile 1955, n. 547, per gli edifici, locali, impianti e loro  parti,
preesistenti o in corso di costruzione alla data di entrata in vigore
del  presente  decreto,  relativamente  alle  attivita'  industriali,
commerciali ed agricole per le quali ricorrano esigenze tecniche o di
esercizio o altri motivi eccezionali, sempre che sussistano o vengano
adottate idonee misure sostitutive per la  tutela  igienico-sanitaria
dei lavoratori. 
 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U.  11/6/1956,  n.
142 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.