Deroghe particolari

                              Art. 62.

  Gli Ispettorati del lavoro competenti per territorio hanno facolta'
di   concedere   alle  singole  aziende,  che  ne  facciano  apposita
richiesta,  deroghe  temporanee per l'attuazione di determinate norme
del  presente  decreto,  quando  non sia possibile in impianti o loro
parti  preesistenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del decreto
medesimo,  l'applicazione  di  dette norme, per riconosciute esigenze
tecniche  o di esercizio o per altri motivi eccezionali, e sempre che
siano adottate opportune misure igienico-sanitarie.