Art. 72.
                     Illuminazione di sicurezza

  I  sistemi  ed  i mezzi di illuminazione fissi e individuali devono
essere del tipo di sicurezza.
  Gli  involucri di vetro protettivi esterni delle lampade e dei fari
devono  essere  tali  da  resistere  agli  urti  o  altrimenti essere
protetti contro gli urti medesimi.
  Le  lampade  portatili  individuali  devono essere esclusivamente a
pila  o  ad accumulatore; inoltre devono essere provviste di speciali
dispositivi  di  chiusura che non consentano l'apertura della lampada
in  sotterraneo  e  di  dispositivo che interrompa automaticamente il
circuito   di  alimentazione  della  lampadina  in  caso  di  rottura
dell'involucro protettivo esterno.