Art. 74.
                   Collegamenti elettrici a terra

  Le condutture metalliche, nonche' le rotaie dei binari dei mezzi di
trasporto  interni  e  le  guide  metalliche  dei montacarichi devono
essere   collegate   elettricamente   a   terra  e  l'efficienza  del
collegamento  deve  essere  periodicamente  controllata  da personale
pratico.