Art. 75.
           Misure contro fiamme, riscaldamenti e scintille

  Nei lavori in sotterraneo e' vietato:
    a)  eseguire operazioni che diano luogo alla produzione di fiamme
o a riscaldamenti pericolosi;
    b) usare motori termici, compresi i locomotori a nafta;
    c)  fumare,  introdurre  fiammiferi o altri mezzi di accensione e
usare scarpe con chiodi di ferro.
  Per assicurare l'osservanza delle disposizioni della lettera c) del
comma  precedente,  devono  essere  eseguiti  controlli sulla persona
all'atto dell'entrata in sotterraneo.