Art. 75. Misure contro fiamme, riscaldamenti e scintille Nei lavori in sotterraneo e' vietato: a) eseguire operazioni che diano luogo alla produzione di fiamme o a riscaldamenti pericolosi; b) usare motori termici, compresi i locomotori a nafta; c) fumare, introdurre fiammiferi o altri mezzi di accensione e usare scarpe con chiodi di ferro. Per assicurare l'osservanza delle disposizioni della lettera c) del comma precedente, devono essere eseguiti controlli sulla persona all'atto dell'entrata in sotterraneo.