Art. 78.
                          Controllo del gas

  Il  controllo  della  presenza  del  gas deve essere periodicamente
eseguito   da   personale   esperto  provvisto  di  idonei  strumenti
indicatori a batteria muniti di quadrante graduato.
  La  frequenza  dei  controlli,  quando  il  gas non e' stato ancora
riscontrato, e' stabilita in relazione al grado di probabilita' della
sua manifestazione, tenuto conto della natura e delle caratteristiche
del  terreno  in  escavazione  e  di  quello  della zona circostante,
nonche'  dei fenomeni indiziari eventualmente manifestatisi nel corso
dei lavori di scavo. Quando la comparsa di gas sia da ritenersi molto
probabile,  i controlli devono essere eseguiti giornalmente dopo ogni
volata  e,  in caso di sospensione del lavoro, prima della ripresa di
esso.
  Se  la  presenza  del  gas  e'  accertata,  il  controllo della sua
concentrazione e' eseguito in modo continuativo.
  Il controllo della presenza e della concentrazione del gas non puo'
essere  limitato  alla zona del fronte di avanzamento, ma deve essere
esteso  a  tutto  lo  sviluppo del sotterraneo ed in modo particolare
alle zone elevate.
  E' ammesso l'uso, in aggiunta agli strumenti di cui al primo comma,
di  lampade  grisuscopiche  tipo  Davy,  purche' affidate a personale
pratico  espressamente  incaricato  e  sempre  che,  quando non siano
direttamente  usate  dalla  persona,  vengano  tenute in funzione, in
luoghi appropriati, al riparo dagli urti.