Art. 78. Controllo del gas Il controllo della presenza del gas deve essere periodicamente eseguito da personale esperto provvisto di idonei strumenti indicatori a batteria muniti di quadrante graduato. La frequenza dei controlli, quando il gas non e' stato ancora riscontrato, e' stabilita in relazione al grado di probabilita' della sua manifestazione, tenuto conto della natura e delle caratteristiche del terreno in escavazione e di quello della zona circostante, nonche' dei fenomeni indiziari eventualmente manifestatisi nel corso dei lavori di scavo. Quando la comparsa di gas sia da ritenersi molto probabile, i controlli devono essere eseguiti giornalmente dopo ogni volata e, in caso di sospensione del lavoro, prima della ripresa di esso. Se la presenza del gas e' accertata, il controllo della sua concentrazione e' eseguito in modo continuativo. Il controllo della presenza e della concentrazione del gas non puo' essere limitato alla zona del fronte di avanzamento, ma deve essere esteso a tutto lo sviluppo del sotterraneo ed in modo particolare alle zone elevate. E' ammesso l'uso, in aggiunta agli strumenti di cui al primo comma, di lampade grisuscopiche tipo Davy, purche' affidate a personale pratico espressamente incaricato e sempre che, quando non siano direttamente usate dalla persona, vengano tenute in funzione, in luoghi appropriati, al riparo dagli urti.