Art. 79.
         Sospensione dei lavori e abbandono del sotterraneo

  Qualora  venga  rilevata  in  qualsiasi  luogo  del sotterraneo una
concentrazione  di  gas infiammabile o esplodente superiore all'1 per
cento  in  volume  rispetto all'aria, con tendenza all'aumento, e non
sia  possibile,  mediante  la  ventilazione o con altri mezzi idonei,
evitare   l'aumento   della  percentuale  del  gas  oltre  il  limite
sopraindicato,  tutto  il  personale deve essere fatto sollecitamente
uscire dal sotterraneo.
  Analogo  provvedimento  deve  essere  adottato in caso di irruzione
massiva di gas.