Art. 80.
                     Lavori interni di emergenza

  Qualora  non  sia  possibile  assicurare le condizioni di sicurezza
previste   dall'articolo   precedente   possono  essere  eseguiti  in
sotterraneo  solo  i  lavori  strettamente  necessari  per bonificare
l'ambiente  dal  gas  e  quelli  indispensabili  e  indifferibili per
ripristinare la stabilita' delle armature degli scavi.
  Detti   lavori   devono   essere   affidati   a  personale  esperto
numericamente  limitato, provvisto dei necessari mezzi di protezione,
comprendenti in ogni caso l'autoprotettore, i quali non devono essere
prelevati  dalla  dotazione  prevista dall'art. 101 per le squadre di
salvataggio.