Art. 59.
               (Promozione del personale fuori ruolo)

  All'impiegato collocato fuori ruolo si applicano le norme dell'art.
57.
  L'impiegato  collocato  fuori  ruolo  che  consegue  la  promozione
rientra  in  organico  andando  ad  occupare,  secondo l'ordine della
graduatoria dei promossi, un posto di ruolo.
  Se  in  corrispondenza della qualifica conseguita con la promozione
permanga  la,  possibilita'  di  collocamento fuori ruolo, il decreto
ministeriale  di promozione puo' disporre il collocamento fuori ruolo
anche nella nuova qualifica.