Art. 47.

  La  convenzione prevista dall'art. 2, secondo comma, della presente
legge e' approvata dal Comitato speciale di cui all'art. 4.
  In detta convenzione, oltre a quanto stabilito dallo art. 10, punto
2), lettera a) sara' previsto quanto segue:
    1)    relativamente    alla   capitalizzazione   finanziaria   la
possibilita'  di  un  aumento  saggio  di  capitalizzazione  previsto
dall'art. 6, lettera b) in correlazione all'incremento delle giacenze
in  capitalizzazione,  nonche'  l'estensione al Fondo degli eventuali
benefici o maggiorazioni che l'Istituto nazionale delle assicurazioni
concedesse ai propri assicurati;
    2)   relativamente  all'assicurazione  temporanea  di  gruppo  la
tariffa  di  premio  ed  i  criteri  per la periodica revisione della
stessa;  l'incidenza  delle  Spese  di  gestione  e  le  norme per la
ripartizione   col   Fondo  degli  eventuali  utili  di  gestione  da
destinarsi a incremento dei Fondi capitalizzati.
  Nella  convenzione  saranno  inoltre  stabilite le modalita' per la
riscossione  dei  contributi  relativi alle prestazioni di capitale e
per  il  pagamento  delle  prestazioni  stesse;  le  modalita' per la
comunicazione  da  parte  dell'Istituto nazionale delle assicurazioni
all'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale dei dati contabili
pertinenti  alla  capitalizzazione  finanziaria  e dell'assicurazione
temporanea  di  gruppo, nonche' di tutti gli altri elementi necessari
ai  fini  della  compilazione  dei  rendiconti  annuali e dei bilanci
tecnici di cui all'art. 7.
  Per  le  prestazioni  ad  esso  affidate l'Istituto nazionale delle
assicurazioni tiene una gestione contabile separata.
  Alle  variazioni del saggio di capitalizzazione ai sensi di secondo
comma,  punto  1) del presente articolo, si provvede, su proposta del
Comitato  speciale,  con  decreto  del  Ministro  per  il lavoro e la
previdenza sociale.