Art. 47. La convenzione prevista dall'art. 2, secondo comma, della presente legge e' approvata dal Comitato speciale di cui all'art. 4. In detta convenzione, oltre a quanto stabilito dallo art. 10, punto 2), lettera a) sara' previsto quanto segue: 1) relativamente alla capitalizzazione finanziaria la possibilita' di un aumento saggio di capitalizzazione previsto dall'art. 6, lettera b) in correlazione all'incremento delle giacenze in capitalizzazione, nonche' l'estensione al Fondo degli eventuali benefici o maggiorazioni che l'Istituto nazionale delle assicurazioni concedesse ai propri assicurati; 2) relativamente all'assicurazione temporanea di gruppo la tariffa di premio ed i criteri per la periodica revisione della stessa; l'incidenza delle Spese di gestione e le norme per la ripartizione col Fondo degli eventuali utili di gestione da destinarsi a incremento dei Fondi capitalizzati. Nella convenzione saranno inoltre stabilite le modalita' per la riscossione dei contributi relativi alle prestazioni di capitale e per il pagamento delle prestazioni stesse; le modalita' per la comunicazione da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei dati contabili pertinenti alla capitalizzazione finanziaria e dell'assicurazione temporanea di gruppo, nonche' di tutti gli altri elementi necessari ai fini della compilazione dei rendiconti annuali e dei bilanci tecnici di cui all'art. 7. Per le prestazioni ad esso affidate l'Istituto nazionale delle assicurazioni tiene una gestione contabile separata. Alle variazioni del saggio di capitalizzazione ai sensi di secondo comma, punto 1) del presente articolo, si provvede, su proposta del Comitato speciale, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.