Art. 48. I lavoratori per i quali risulti maturata, ai fini della indennita' di anzianita', un'iscrizione al Fondo di almeno 15 anni, possono ottenere dal Fondo stesso anticipazioni per l'acquisto di appartamenti ad uso di propria abitazione. I capitali necessari per le suddette anticipazioni saranno prelevati dai fondi affidati per la capitalizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni. Le modalita' per la concessione delle anticipazioni e le relative garanzie saranno determinate dal Comitato speciale di concerto con l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale delle assicurazioni e approvate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Il Comitato speciale stabilira' ogni anno l'importo massimo dei capitali da destinare alle suddette anticipazioni.