Art. 24. 
 
  I lavori di ricerca  e  di  coltivazione  mineraria  devono  essere
denunciati  al  Distretto  minerario  nella  cui  circoscrizione   si
svolgono, almeno otto giorni prima dell'inizio o della ripresa. 
  La denuncia e' fatta dall'imprenditore o da un suo procuratore  con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve indicare: 
    a) il titolo della ricerca o della coltivazione mineraria; 
    b) l'ubicazione dei lavori e se questi sono a cielo aperto  o  in
sotterraneo; 
    c) il nome, cognome e domicilio del direttore responsabile; 
    d) il nome, cognome e  domicilio  delle  persone  alle  quali  e'
affidata la direzione dei  singoli  settori  e  la  sorveglianza  dei
lavori, precisandosi  in  quale  settore  di  lavoro  ciascuna  delle
persone esercita  il  suo  mandato.  Nel  caso  di  perforazioni  per
idrocarburi, vapori endogeni e gas diversi dagli  idrocarburi  devono
essere denunciati anche i capi sonda per ogni turno di lavoro. 
  Nel caso di societa' regolarmente costituite deve  essere  indicato
il legale rappresentante. 
  L'imprenditore deve  stabilire  il  proprio  domicilio  o  eleggere
domicilio speciale nella provincia nella quale si eseguono i lavori.