Art. 24. I lavori di ricerca e di coltivazione mineraria devono essere denunciati al Distretto minerario nella cui circoscrizione si svolgono, almeno otto giorni prima dell'inizio o della ripresa. La denuncia e' fatta dall'imprenditore o da un suo procuratore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve indicare: a) il titolo della ricerca o della coltivazione mineraria; b) l'ubicazione dei lavori e se questi sono a cielo aperto o in sotterraneo; c) il nome, cognome e domicilio del direttore responsabile; d) il nome, cognome e domicilio delle persone alle quali e' affidata la direzione dei singoli settori e la sorveglianza dei lavori, precisandosi in quale settore di lavoro ciascuna delle persone esercita il suo mandato. Nel caso di perforazioni per idrocarburi, vapori endogeni e gas diversi dagli idrocarburi devono essere denunciati anche i capi sonda per ogni turno di lavoro. Nel caso di societa' regolarmente costituite deve essere indicato il legale rappresentante. L'imprenditore deve stabilire il proprio domicilio o eleggere domicilio speciale nella provincia nella quale si eseguono i lavori.