Art. 25. Le variazioni che si verificano nel personale dirigente o sorvegliante debbono essere denunciate al Distretto minerario entro otto giorni. Le sostituzioni temporanee del personale sorvegliante non sono soggette a denuncia purche' non abbiano durata superiore ad un mese, salvo che per i capi sonda nelle perforazioni per idrocarburi. Le sostituzioni temporanee che hanno durata, superiore ad otto giorni debbono risultare da un ordine di servizio dell'imprenditore o del direttore da comunicare entro tre giorni al Distretto minerario.