Art. 25. 
 
  Le  variazioni  che  si  verificano  nel  personale   dirigente   o
sorvegliante debbono essere denunciate al Distretto  minerario  entro
otto giorni. 
  Le sostituzioni temporanee  del  personale  sorvegliante  non  sono
soggette a denuncia purche' non abbiano durata superiore ad un  mese,
salvo che per i capi sonda nelle perforazioni per idrocarburi. 
  Le sostituzioni temporanee che  hanno  durata,  superiore  ad  otto
giorni debbono risultare da un ordine di servizio dell'imprenditore o
del direttore da comunicare entro tre giorni al Distretto minerario.